Associazione delle Donne Ucraine a Trieste APS

La possibilità di convertire il permesso in permesso di lavoro

La possibilità di convertire un permesso di protezione speciale (il permesso di soggiorno per protezione speciale) in un permesso di soggiorno per lavoro (permesso di soggiorno per lavoro).

Domande molto frequenti oggi sorgono da parte dei titolari di un permesso di protezione speciale , rilasciato ai sensi dell’art.19 (art.19 del Testo Unico Immigrazione (TUI), riguardo alla possibilità della sua conversione nel permesso di soggiorno per lavoro?

Allora, vediamo più da vicino: il Consiglio Supremo d’Italia del 5 maggio 2023 n. 50/2023 ha finalmente approvato le modifiche al decreto n. 20 del 10 marzo 2023 (decreto Cutro).La

nuova legge ha modificato alcuni articoli della Legge 20/2023 e precisamente:

  • Sono soppressi il 3° e 4° periodo dell’articolo 19, i commi 1.1 e 1.2 dell’articolo 19
  • dal 05.05.2023 la richiesta per l’ottenimento del permesso di protezione speciale dovrà essere sempre soggetta all’articolo 32 del D.Lgs. 25/2008. (senza diritto di conversione in permesso di lavoro);
  • La parte 2 di tale articolo prevede che “per le richieste presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
  • Il comma 3 di tale articolo stabilisce che i permessi di soggiorno, già rilasciati ai sensi dei commi 1.1, 1.2 dell’articolo 19, che sono validi, vengono prorogati una sola volta e per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di scadenza. Resta invariato il diritto alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora ricorrano i requisiti di legge.

Quindi, secondo le modifiche n. 50/2023, d’ora in poi la richiesta di questo tipo di permesso è regolata dall’articolo
32 del decreto legislativo n. 25/2008.
Ma in alcuni casi si applicano regole precedenti, consideriamo quali
:
● chi ha presentato domanda entro il 5 maggio 2023;
● chi è portatore di striscetta ai sensi della protezione speciale art.19;
● chi ha un incarico ai sensi della protezione speciale art.19;
● chi è già in possesso del permesso di protezione speciale art.19.

Se rientri in almeno una di queste condizioni, il tuo permesso verrà convertito in permesso per
motivi di lavoro
 , oppure alla sua scadenza avrai diritto a prorogarlo ancora una volta per 1 anno.

Per convertire un permesso di soggiorno per protezione speciale
in un permesso di soggiorno per lavoro è necessario avere un
contratto
 di lavoro subordinato o avere un’attività in proprio ( essere
imprenditore privato) con attestato di partita IVA per permesso di
soggiorno per lavoro autonomo.

Vediamo più nel dettaglio i documenti da presentare per la conversione in
permesso di lavoro in presenza di contratto di lavoro subordinato.

Documenti necessari:

  1. una copia del passaporto (1 pagina e dove sono presenti segni, timbri sull’attraversamento del confine);
  2. copia del permesso di soggiorno;
  3. una copia della carta d’identità;
  4. copia del codice fiscale;
  5. certificato di residenza (certificato di residenza);
  6. certificato di stato di famiglia (certificato di stato di famiglia);
  7. una copia del contratto di lavoro;
    È inoltre auspicabile che il tuo datore di lavoro ti fornisca una dichiarazione di esistenza del rapporto di lavoro (dichiarazione di continuità del rapport di lavoro S-3, ed è opportuno allegare anche copia della carta d’identità). del datore di lavoro) al momento della presentazione della richiesta e nel giorno in cui ti verrà assegnata una data per recarti in Questura, per rilevare le impronte digitali e raccogliere dati biometrici…
  8. contributi versati (se presenti);
  9. CU/ 730 / Unico (se disponibile).

Se hai la tua attività in Italia (sei un imprenditore privato) con un certificato di partita IVA (partita IVA) , devi fornire i seguenti documenti per la conversione in un permesso di lavoro (permesso di soggiorno per lavoro autonomo), secondo l’art. 5 comma 3-quarto del d.lgs.286/98 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo e precisamente:

  1. una copia del passaporto (1 pagina e dove sono presenti segni, timbri sull’attraversamento del confine);
  2. copia del permesso di soggiorno;
  3. una copia della carta d’identità;
  4. copia del codice fiscale;
  5. certificato di residenza (certificato di residenza);
  6. certificato di stato di famiglia (certificato di stato di famiglia);
  7. assegnazione del codice fiscale (Attribuzione Partita IVA);
  8. iscrizione alla Camera di Commercio e Industria o certificazione della
    Camera di Commercio e Industria (iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato o visura camerale
    recente)
  9. autorizzazione o licenza, ovvero iscrizione in apposito albo, ovvero presentazione di dichiarazione
    o denuncia prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento di
    attività d’impresa valida per l’esercizio dell’attività professionale svolta);
  10. dichiarazione dei redditi e bilancio provvisorio (se disponibile) (dichiarazione dei redditi e
    del bilancio provvisorio (se disponibile).Per rilasciare questo permesso è necessario pagare:
  • 80,46 euro per la stampa di un documento informatico;
  • Euro 30,00 servizio postale
  • 16,00 euro marca da bollo.Tieni in considerazione se hai figli che vivono con te:
  • figli minori di età inferiore a 14 anni, quindi inserire i dati che li riguardano nella richiesta di uno
    dei genitori e pagare 30,46 euro per la produzione di un documento elettronico.
  • I ragazzi dai 14 ai 18 anni dovranno fare una richiesta separata con
    i dati del bambino e la sua firma.
    Ma è necessario pagare:
  • 80,46 euro per la stampa di un documento informatico;
  • Euro 30,00 servizio postale
  • 16,00 euro marca da bollo.

Fai attenzione! È importante!!

Ai sensi del documento normativo emanato n. 400/B/2023 del
01.06.2023 (Circolare del Ministero dell’Interno n. 400/B/2023 del 1 giugno 2023)

> Restano invariate le disposizioni della Legge 20/2023, per le richieste presentato prima del 05.05 .2023.
> Si precisa che i permessi rilasciati ai sensi dell’articolo 19 comma 1.2 (protezione speciale) possono essere rinnovati solo per 1 anno o convertiti in permessi per lavoro se previsto dalla legge.

Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che esiste già una prassi giudiziaria positiva riguardo alla legalità della conversione (permesso di protezione speciale) in permesso di soggiorno per lavoro!!!!

Il TAR, pertanto, ricorda che in base alla speciale disposizione transitoria di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 20/2023, ed in particolare al comma 3, che in merito ai titoli di protezione speciale in corso di validità alla data di assunzione entrato in vigore con decreto legislativo (6 maggio 2023), preserva espressamente “il diritto di convertire il permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora ne ricorrano i requisiti di legge”.
Esistono già pratiche giudiziarie, ad esempio in Lombardia (decisione n. 45 del 18 gennaio
2024), emesse a favore di chi ha diritto alla conversione del permesso di protezione speciale. in un permesso di lavoro (Permesso di soggiorno per lavoro)

Circolare_n._0050432_del_1_giugno_2023